Obbligo Green PASS
Chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.
Viceversa, chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari
Cosa prevede la normativa
Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all’azienda, l’articolo 3 comma 8 del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:
“ 8. L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 [ da 600 a 1.500 euro] e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.
Dunque, chi accede, abusivamente, al luogo di lavoro senza Certificazione verde è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.
Diverso è il caso di chi viceversa, in modo contrattualmente e legalmente corretto, informa l’azienda di non essere in possesso del Green Pass prima di accedere in azienda.
In tal caso si applica invece il comma 6, che così dispone:
“6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Conclusioni
Dunque, se il lavoratore comunica preventivamente di non essere in possesso del Green pass, non potrà accedere e verrà considerato assente fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione Verde, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.
In questo caso non vi sono conseguenze disciplinari e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Però si tratta di assenza ingiustificata che fa venir meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.