Che cos’è un vaccino
Secondo l’Istituto superiore di sanità “il vaccino è un farmaco in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi, deputati a combattere i microrganismi che causano la malattia. La vaccinazione lo rende cioè capace di riconoscere, attraverso lo sviluppo della memoria immunologica, l’agente estraneo contro cui il vaccino è diretto e di innescare una risposta immune. Molto più velocemente di quanto avverrebbe in risposta a una infezione naturale in una persona che non abbia precedentemente contratto la malattia”.
La vaccinazione rende il sistema capace di riconoscere, con lo sviluppo della memoria immunologica, l’agente estraneo, innescando così la risposta immunitaria nei soggetti vaccinati. Il nome “vaccino” deriva da “vaiolo vaccino”, malattia virale delle vacche, il cowpox, che si manifestava a livello delle mammelle delle mucche.
L’Istituto Superiore di Sanità ricorda “che i vaccini hanno sconfitto malattie terribili, come il vaiolo e il tetano neonatale, e ne hanno reso rare molte altre, come la difterite e la polio. Quest’ultima, ad esempio, ha visto diminuire il numero di casi nel mondo da 350.000 nel 1988 a 33 nel 2018 (l’Italia e la Regione europea dell’OMS sono oramai polio free), e anche la mortalità per morbillo è stata drasticamente ridotta: dai 550.000 morti nel 2000 ai circa 90.000 nel 2016, ben l’84% in meno. A livello globale, è stato stimato che le vaccinazioni prevengono ogni anno fino a 3 milioni di decessi (7.000 al giorno)”.
L’articolo 32 della Costituzione
L’articolo 32 della Costituzione tutela “la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività”, prevedendo inoltre che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Ai sensi della Costituzione quindi è costituzionalmente legittima ogni legge che tuteli la salute pubblica, la collettività: in tal caso non è possibile invocare il diritto alla libertà di scelta dell’individuo.
La salute non è da considerare, dunque, un bene esclusivamente personale, un duiritto esclusivamente individuale, ma anche e in primo luogo “un interesse fondamentale della collettività”, ovvero un diritto di cui ciascuno è titolare non solo per il proprio interesse immediato, ma anche per l’altrui benessere, per l’interesse collettivo alla salute, che è quindi un bene sociale meritevole di tutela in via prioritaria rispetto a tutti gli altri beni e diritti tutelati dalla Carta Costituzionale. Al diritto di ogni individuo a stare in salute, corrisponde un dovere del medesimo a compiere gli atti idonei a garantire la salute della collettività in cui si trova collocato.
La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla vaccinazione obbligatoria.
In materia di vaccinazioni obbligatorie, la Corte ha stabilito che non è conforme alla Carta Costituzionale invocare una libertà di autodeterminazione – art. 13, Cost. – senza però considerare il dovere inderogabile di solidarietà – art. 2, Cost. – e la tutela della salute come valore assoluto collettivo e non solo individuale – art. 32, Cost.: queste ultime due finalità prevalgonio, in caso di conflitto, con la libertà di scelta individuale, che non può mai dirsi costituzionalmente giutificata quando il suo esercizio danneggi gli altri, la collettività.
Poichè la vaccinazione prevista per legge ha lo scopo di tutelare la salute del soggetto sottoposto all’inoculazione, e attraverso questa modalità la tutela della salute della collettività, la libertà di autodeterminazione del singolo individuo rileva solo se e nella misura in cui lo stato di salute del medesimo non abbia incidenza, diretta o indiretta, nella sfera giuridica di soggetti terzi: in caso contrario, l’interesse collettivo prevale sempre e in ogni caso, giustificando in modo conforme al dettato costituzionalela compressione dell’autodeterminazione individuale.
In tal senso il trattamento sanitario rappresentato dallla vaccinazione obbligatoria può essere imposto solo se non incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze minime che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali per ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili (ad es., la febbre di breve durata, indolenzimento temporaneo ecc.). Qualora invece questo confine venisse oltrepassato, del rischio di lieve entità, procurando un danno significativo, la rilevanza della salute come interesse della collettività non sarebbe, da sola, sufficiente a giustificare il sacrificio della salute individuale; in tal caso, afferma la Consulta, occorrerebbe dunque il “riconoscimento di una protezione ulteriore a favore del soggetto passivo del trattamento”.
Per cui, secondo la Consulta, la vaccinazione obbligatoria è legittima e pienamente conforme alla Costituzione tutte le volte in cui non comporta danni irreversibili e permanenti alla salute dell’individuo. E poiché ad oggi non è dimostrata alcuna di queste conseguenze irreversibili e permanenti derivanti dalla vaccinazione contro il SARS-CoV2 (Covid-19), la stessa può ritenersi legittima ai sensi della Carta Costituzionale. Perciò se è legittimo l’obbligo vaccinale contro il Covid-19, lo sono pure gli obblighi meno stringenti come quelli approvati dal Governo, che impongono la vaccinazione obbligatoria solo nei confronti di determinate categorie di soggetti o che limitano l’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per chi sia sprovvisto di green pass; si tratta infatti di forme d’imposizione assolutamente meno stringenti dell’obbligo vaccinale in sé, e correlate sempre e in ogni caso alla tutela della salute collettiva, sopratuttoin presenza di soggetti per i quali non vi è l’obbligo vaccinale,e che hanno usufruito di tale possibilità.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 307/1990, ha in ogni caso asottolineato il diritto all’indennizzo in favore di chi riporti un danno a causa di un trattamento sanitario obbligatorio imposto dalla legge (in assenza di colpa in capo alla Pubblica Amministrazione).
Due anni dopo tale sentenza la Corte ha dichiarato l’esistenza di un diritto al risarcimento per danni derivanti anche da vaccino non obbligatorio, ma semplicemente consigliato dallo Stato.
La Corte ha chiarito che la limitazione del diritto all’autodeterminazione è giustificata dalla preminente tutela della salute pubblica e che il bilanciamento tra i due valori costituzionali avviene mediante il riconoscimento di un equo indennizzo solo nei casi in cui un soggetto subisca un danno irreversibile alla propria salute in conseguenza della misura sanitaria obbligatoria.
La sentenza n. 5/2018 della Corte costituzionale
La sentenza n. 5/2018 sull’obbligo vaccinale affronta la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 73/2017, affermando i principi in base ai quali, in alcune ipotesi, può prevalere l’interesse della salute pubblica sull’autodeterminazione dei singoli.
La Corte ha ritenuto del tutto legittimo lo strumento del decreto-legge per l’imposizione del trattamento sanitario, anche in riferimento alla situazione sanitaria del 2017, quando si era verificata una preoccupante ondata di casi di morbillo, malattia già debellata proprio grazie all’impiego di un vaccino apposito.
Questo perché “a fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alle criticità nel futuro, questa Corte che rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza d’intervenire,alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione”.
La Corte ha fortemente ribadito che la copertura vaccinale è uno strumento di prevenzione e richiede di essere utilizzato anche indipendentemente da una crisi epidemica in atto, comportando talvolta l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale: la tutela della salute deve essere garantita in modo uniforme, rientrando pienamente nella potestà legislativa dello Stato l’introduzione dell’obbligo vaccinale, anche al fine di generare l’immunità di gregge, “la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo”.
L’intervento statale a tutela della salute, come risulta chiaro da quanto precede, può avvenire con disposizioni finalizzate non solo a limitare o vietare alcuni trattamenti medici, ma anche ad imporne altri, se e in quanto necessari.
La discrezionalità statel va esercitata esercitata in stretta correlazione alle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche accertate dalle Autorità competenti (C. cost., sent. n. 268/2017) e delle acquisizioni “sempre in evoluzione della ricerca medica, che de[ve] guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia” (si v. C. cost., sent. n. 282/2002).
Infine, la Corte ha stabilito che l’obbligo delle vaccinazioni non è in alcun modo in contrasto con l’articolo 32 della Carta fondamentale, nell’ottica del necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo individuo – anche per quanto attiene la libertà di cura – con il coesistente e fondamentale diritto degli altri individui e con l’interesse della collettività nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie sui minori, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro obblighi di cura ( C. cost., sent. n. 258/1994).
In base a tutti questi argomenti deve necessariamente dedursi che una legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’articolo 32 Costituzione a patto che:
- il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di che vi è sottoposto, ma anche quello altrui (collettività);
- si accerti che tale trattamento non incida negativamente sullo stato di salute sullo stato di salute del soggetto obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e, di conseguenza, tollerabili;
- nell’ipotesi di un danno ulteriore, si preveda, come minimo, comunque la corresponsione di un’equa indennità in favore del soggetto danneggiato (si v. C. cost., sent. nn. 258/1994 e 307/1990).
Conclusioni
Appare in conclusione del tutto legittima dal punto di vista costituzionale la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 la quale, in base alle scelte politiche discrezionali del legislatore, costituzionalmente orientate, a base di una scelta politica del legislatore connotata dal carattere della discrezionalità, l’azione esplicata con gli strumenti previsti dall’rdinamento, decreti legge, leggi di conversione, dpcm, ordinanze ministeriali, in nome della protezione della salute pubblica non soltanto dei consociati uti singuli, ma anche della comunità nazionale collettivamente intesa.