Studio Legale Carozzi

Nella maggior parte dei casi, la mancanza di adeguate informazioni, inducono il lavoratore a presentare richiesta di risarcimento nella sola sede civile, anche tramite società specializzate in risarcimento.
Tuttavia è opportuno che il lavoratore valuti anche la possibilità di avvalersi di una assistenza e tutela di tipo penale che, in alcuni casi, può presentarsi particolarmente efficace al fine di ottenere un adeguato e più sollecito risarcimento.
Proprio  al fine di evitare che il lavoratore che intenda denunciare l’infortunio all’Autorità Giudiziaria possa essere esposto a ritorsioni sul lavoro, il legislatore ha previsto, all’art. 594 comma  5 codice penale, che in ipotesi di lesioni con prognosi superiore a 40 giorni (calcolata sommando alla prognosi iniziale i successivi prolungamenti), il procedimento penale si instauri d’ufficio.
Questo significa che il procedimento penale avrà inizio anche in assenza di querela della persona offesa.
Ai fini pratici si può affermare che, in caso di lesioni superiori ai 40 giorni, il lavoratore deve solo assumere l’iniziativa di costituirsi parte civile, nominando un proprio legale,  nel processo già instauratosi d’ufficio, senza che si sia dovuta presentare denuncia.
Nella fase delle indagini preliminari il lavoratore può attivarsi per fornire all’Autorità Giudiziaria documentazione medica e ogni altro elemento utile per l’accertamento dei fatti e della gravità del danno subito. Questo di solito avviene tramite gli ispettori di ASL/ATS o di INL.
Il datore di lavoro coinvolto nel processo penale, dal canto suo, ha invece tutto  l’interesse a raggiungere una veloce intesa risarcitoria con il lavoratore, al fine godere delle attenuanti previste dal codice penale, oltre che di una migliore considerazione da parte del Tribunale che lo dovrà giudicare.
Pertanto, non è raro il caso in cui il legale del datore di lavoro o della compagnia assicurativa di questi, avanzi un’offerta risarcitoria prima della definizione del processo penale. Ma il lavoro del legale del lavoratore di sollecitazione è sempre indispensabile.
Non va trascurato un altro aspetto del procedimento penale, ovvero che l’azienda alle cui dipendenze è occupato il lavoratore infortunato, può incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/2001 per colpa organizzativa d’impresa, che prevede la responsabilità penale dell’impresa per alcuni reati, tra cui quello di lesioni e omicidio colposo commessi dalle figure apicali, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
Fra le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/01, di particolare rilevanza e afflittività sono quelle dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, oltre alla revoca di quelli già concessi. Le sanzioni pecuniarie sono in ogni caso rilevanti, e anche la confisca del prezzo del profitto eventualmente ricavato dal reato può raggiungere cifre significative.
Tali sanzioni costituiscono un potente incentivo all’implementazione dei protocolli di sicurezza all’interno delle aziende.