Non vi è dubbio che la gestione del COVID in Italia abbia evidenziato anomalie ed incongruenze di cui, ancora oggi, sono vittime incolpevoli i molti, troppi invisibili, colpiti da effetti avversi per le terapie inappropriate o a seguito della vaccinazione. Il loro numero non è noto, le statistiche dell’Autorità ministeriale sono incomplete e carenti, si sa solo che anche coloro che hanno visto riconosciuta la loro patologia stentano ad ottenere trattamenti terapeutici adeguati, e non si parli di risarcimenti, neppure in caso di invalidità.
Non sono mancate iniziative legali per contrastare gli illeciti governativi, per lungo tempo senza successo, ma alla luce anche dei dati ed iniziative provenienti dall’estero, vedi le numerose iniziative legali incardinate o almeno annunziate nel mondo, a partire dalla FDA americana, dalla Associazione delle Assicurazioni e medicina legale della Repubblica Federale tedesca, ed altre, la situazione si è messa in movimento. Tanto tuonò che piovve, ed ora il Tribunale di Bergamo ha avviato i procedimenti penali a carico di Conte, Speranza, Borrelli e compagnia: ma non è finita, attendiamo a breve anche l’inizio dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta, che sicuramente porterà al pubblico dominio altri elementi di valutazione.
Chi scrive è vaccinato, tutte le vaccinazioni di rito come pure i suoi famigliari, e non si parli di politica, nel nostro Studio legale ci occupiamo soltanto di Diritto, di Legge e di Giurisprudenza, ma proprio per questo quali specialisti delle norme di prevenzione abbiamo seguito sin dall’inizio la gestione del contrasto alla pandemia, e come moltissimi Colleghi abbiamo assunto sin dall’estate 2020 – su incarico di clienti, ovviamente – iniziative legali.
Le prime sentenze sono già state pronunciate anche in ambito civile risarcitorio, la giurisprudenza si arricchisce di casi, abbiamo seguito contenziosi in materia di Green pass e di Smart working, ora che la questione investe la tutela delle vittime legate al contesto della pandemia siamo in possesso del know how necessario per procedere in modo utile sul singolo caso.
Evidenziamo i principali (ma non esaustivi) strumenti legali disponibili, cominciando dal Decreto “Cura Italia”, il D.L. n° 18 del 17 Marzo 2020, che ha, a tutti gli effetti, equiparato l’infezione da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro. Vi si legge: “Disposizioni Inail”:“nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
La tutela INAIL copre i lavoratori dipendenti e assimilati, i parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti e i dirigenti d’Azienda. Per chi non rientra in queste categorie, vi sono le questioni inerenti le “Polizze assicurative” private eventualmente sottoscritte, le cd. “Polizze infortuni” laddove è considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche con conseguenza morte, o invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Fino a che punto, in materia di polizze assicurative, un danno da COVID-19 può rientrare nella categoria di “infortunio”? Ai sensi dell’art. 1370 del Codice Civile, “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”, e questo significa che, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore. Se non sono presenti, in polizza, clausole di esplicita esclusione di indennizzo in caso di malattia, nelle “Polizze infortuni” l’infezione da COVID-19 viene classificata come infortunio, e non solo per coerenza con le valutazioni INAIL.
Merita ricordare l’assioma del Borri, ancora nel lontano 1912, “causa violenta, causa virulenta”, ove già allora non si ritenne che un’infezione virale sia da classificarsi come malattia, intesa secondo le regole dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. E’ quindi da oltre 110 anni che la dottrina medico legale ha costantemente considerato un’infezione virale o batterica, come tale non causata da energia meccanica, un infortunio a tutti gli effetti, dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell’esteriorità causali; in questo quadro non vi è dubbio che il momento dell’infezione, anche se non noto, costituisce un preciso e circostanziato evento violento, fortuito ed esterno; così anche il Prof. Francesco Introna, Presidente della SIMLA (Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni) quando è intervenuto sull’argomento.
Si possono tuttavia ipotizzare indennizzi o risarcimenti dallo Stato per eventi avversi da vaccino anti Covid-19, anche avvalendosi della legge 229 del 2005, “riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla Legge 210/92”: stiamo parlando di Vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. In forza di tale disposizione legislativa, si può chiedere l’istituzione di una commissione per la valutazione delle richieste di risarcimento del danno irreversibile in ogni sua forma: patrimoniale, esistenziale, morale e biologico.
In presenza di un danno che comporti la menomazione permanente dell’integrità psicofisica, e previo accertamento di esistenza del nesso causale tra l’infermità e il vaccino, si presenta la domanda d’indennizzo all’Azienda sanitaria competente per territorio. La vaccinazione era stata resa obbligatoria per i soggetti di età superiore ai 60 anni, ma anche per età inferiori si possono considerare le singole situazioni lavorative (personale sanitario, forze dell’ordine, militari, ecc.) cui l’obbligo era stato esteso indipendentemente dall’età.
La giurisprudenza in materia è in evoluzione, e si sta aggiornando. Giusto quanto sopra, lo Studio può:
- Eseguire la valutazione legale per la diagnosi della situazione personale dell’interessato
- Assistere l’interessato nell’individuazione del percorso praticabile più opportuno e conveniente
- Individuare il Consulente per lo sviluppo della eventuale perizia necessaria
- Assistere l’interessato per i possibili contenziosi ai fini di indennizzo e/o risarcimento
Per chi vuole approfondire. Ancora nel Marzo del 2022 l’Avv. Carozzi ha pubblicato un libro, edito da Ginko edizioni, CHE I NODI VENGANO AL PETTINE, ed è un saggio che porta il cittadino a valutare come sia stato possibile gestire senza vere opposizioni una simile deriva totalitaria in violazione di Leggi ed ordinamenti, violazioni peraltro ben evidenziate nel capitolo conclusivo.
E’ un saggio con note di folclore, qualche pagina di alpinità (l’Autore è un vecchio Alpino ancora attivo nella P.C. dell’ANA) e un po’ di ironia, ma con richiami storici, filosofici e giuridici per portare il lettore, si spera con leggerezza e con una lettura scorrevole e non faticosa, a superare il tunnel culturale in cui la comunicazione di massa lo ha rinchiuso, sino alla condivisione delle conclusioni degli atti legali, con le motivazioni giuridico/legali che hanno giustificato le iniziative.
Alla fine è un testo in cui, con l’orgoglio della professione legale quale baluardo contro le ingiustizie, si parla di Valori, di Libertà, di Dignità, di tutela dei diritti del Cittadino e di difesa delle Leggi e delle Istituzioni democratiche.
Lo si può acquistare nelle librerie, ma chi vuole può acquistarlo dal nostro Studio, al prezzo di copertina € 18, spedizione gratuita.