Webinar gratuito 9 giugno 2026:
Rischio e radioprotezione.
Le responsabilità del DdL
Data: 9.06.2026
Ora. 14.30-16.00
__________________________________________________________________________
Il RADON e il TU sulla Sicurezza lavoro
L’Azienda che fa svolgere “attività lavorative durante le quali i lavoratori ed, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon e del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro …“ a prescindere dunque dalla destinazione di uso del locale e dalla frequenza di utilizzo da parte del personale stesso, è coinvolta nella prevenzione da RADON.
Quali ambienti e/o lavorazioni? D.Lvo 31 luglio 2020, n.101, art. 16, Esposizione al radon nei luoghi di lavoro:
- a) luoghi di lavoro sotterranei;
- b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, …;
- c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon … ;
- d) stabilimenti termali.
Nelle Aziende, il TU sulla SSL, D.Lvo 81/08, al TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO, Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei, formula il divieto di destinare al lavoro questa tipologia di locali, che sono i tipici ambienti a rischio (anche) RADON. Il divieto è derogabile, attivando un’apposita procedura con il “competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL),… che dimostri il rispetto dei requisiti …”.
Dimostrare il rispetto dei requisiti presuppone 1) la misurazione del radon indoor e conseguente stima dell’esposizione, 2) in caso di superamento dei limiti, la pianificazione ed attuazione degli interventi di risanamento, planimetrie in mano.
Bisogna aver evidente che il rischio radioattivo da RADON è reale, e l’impegno pubblico per superare questo evidente e noto rischio si è tradotto proprio nel Piano nazionale d’azione 2023-2032, scritto sulla falsariga della direttiva 59/2013/Euratom, articolo 103 e allegato XVIII. I richiami alla SSL, ed al TU D.Lgs 81/08 sono espliciti, per cui non vi è possibilità di equivoci. Va affrontato e gestito con le risorse adeguate, e le consulenze competenti, ma in nessun caso può essere sottovalutato.
Infatti il radon è inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri sensi, bisogna misurarlo con le competenze e strumentazioni adeguate, non vi è alternativa, considerata la pericolosità di questo gas, più pesante dell’aria, ma emesso naturalmente dal terreno o mescolato con l’acqua, vedi, tra l’altro, l’obbligo per gli stabilimenti termali.
All’aperto la concentrazione di radon raggiunge livelli trascurabili, nei luoghi chiusi (sia di vita sia di lavoro quali scuole, ospedali, terme, centrali idroelettriche eccetera) può accumularsi giungendo a concentrazioni che comportano un rischio rilevante per la salute dell’uomo, con aggravio di rischio per i fumatori.
Peraltro, avendo acquisito prove epidemiologiche sufficienti sulla correlazione fra esposizione a radon e tumore al polmone, l’«International agency for research on cancer» (Iarc) per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato il radon quale fattore di rischio appartenente al gruppo 1 (sono le sostanze cancerogene per l’essere umano).
Questo gas è un prodotto del decadimento nucleare del radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa.
La casistica degli ambienti ove vengono rilevate concentrazioni è ampia, varia a seconda della situazione ambientale e geografica, ma le situazioni ove i livelli di Radon sono inferiori a 400 Bq/m3 (soglia di rischio) spesso non raggiungono neppure l’80% delle verifiche effettuate.
- Livelli di Radon compresi tra 400 Bq/m3 e 500 Bq/m3 richiedono la ripetizione del rilevamento annuale di Radon nell’anno successivo
- Livelli di Radon superiori a 500 Bq/m3, se gli interventi di risanamento non risolvono in via definitiva (caso non frequente ma possibile, in presenza di situazioni complesse), richiedono la predisposizione ed invio alle Agenzie Regionali competenti per il territorio (ARPA), agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti e alla Direzione Provinciale del Lavoro di una comunicazione indicante il tipo di attività lavorativa svolta e in allegato la relazione tecnica rilasciata. E la nomina di un Esperto Qualificato per:
- adozione di dispositivi di misura individuali, finalizzati alla valutazione della dose efficace assorbita dai singoli lavoratori coinvolti.
- indicazione di idonee azioni di rimedio per ridurre le grandezze misurate al di sotto del livello di soglia (400 Bq/m3).
- Effettuazione di nuove misure al fine di verificare l’efficacia delle suddette azioni.
In ogni caso il datore di lavoro, in caso di superamento del livello di azione per il radon di 500 Bq/ m3, può non adottare azioni di rimedio se dimostra, tramite un esperto qualificato, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a 3 mSv/anno (ad esempio in base alle limitate ore annue di permanenza nei locali ove si superano i predetti 500 Bq/m3).
Quali attività devono essere svolte per le indagini RADON nei locali a rischio?
1) Indagine Preliminare e Protocollo d’Intervento. Prevede la Definizione ed identificazione dei luoghi di lavoro interrati e semi-interrati soggetti a valutazione e successiva determinazione dei punti di campionamento per la valutazione del rischio gas Radon secondo i seguenti parametri:
- estensione e cubatura complessiva dei locali
- numero di lavoratori presenti
- numero di locali interrati e seminterrati presenti
- abitabilità dei locali oggetto dello studio, in termini di ore di lavoro trascorse dagli addetti
- presenza di impianti di climatizzazione o di eventuali prese di aerazione
- presenza di condensa o tracce di umidità
2) Attività sul campo: posizionamento, ritiro e consegna dosimetri
3) Raccolta ed elaborazione dei valori di concentrazione gas Radon e relazione conclusiva
4) Eventuale: pianificazione degli interventi di risanamento.
5) Inserimento delle attività svolte o da svolgere nel Documento di Valutazione del Rischio,
Lo Studio Legale Carozzi si occupa della problematica RADON sin dagli anni ’90. Sul sito https://studiolegalecarozzi.it/ potete trovare approfondimenti sull’argomento, ed istruzioni sul come e cosa fare.
Il seminario del 9 Giugno, ore 14,30, permetterà di approfondire l’argomento.
__________________________________________________________________________
ISCRIVITI AL WEBINAR GRATUITO
Rischio e radioprotezione.
Le responsabilità del DdL
Data: 9.06.2026
Ora. 14.30-16.00
Relatori
Studio legale Carozzi
Programma Radon
__________________