A fronte delle domande che sono state inviate via chat allo Studio a seguito del webinar/intervista all’Avv. Dubini sul NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO tenutosi in data 12 maggio u.s. di seguito le risposte.
Moreno
Quindi assumendo un lavoratore (settore edilizia) dovrei formarlo all’uso delle attrezzature (Art. 73) dovrei formarlo prima di assumerlo con specifica mansione all’uso di una attrezzatura prevista dal ASR?
RISPOSTA
In base al nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nel caso in cui si assuma un lavoratore nel settore edile con mansioni che prevedono l’uso di attrezzature di lavoro (come definite dall’Art. 73 del D. Lgs. 81/2008), occorre assicurare che riceva una formazione specifica prima dell’assunzione o, comunque, prima che inizi a utilizzare tali attrezzature.
Daniela
Domanda: ma se nel contratto nazionale di categoria non è prevista la formazione prima della assunzione… è automaticamente vietata o può essere “tollerata”?
RISPOSTA
Se il contratto nazionale non disciplina la formazione pre-assunzione la stessa non è automaticamente vietata, ma dipende dal contesto normativo e dalle specifiche disposizioni applicabili, per es. alcuni obblighi formativi (es. corsi di sicurezza per rischi specifici) potrebbero essere richiesti prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche se non espressamente previsti dal CCNL.
Se la formazione pre-assunzione non è esplicitamente vietata e non confligge con altre norme, potrebbe essere “tollerata”, purché si tengano presenti i seguenti principi applicativi:
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- Non diventi un requisito discriminatorio.
- Sia giustificata da esigenze organizzative o di sicurezza.
- Non sostituisca la formazione obbligatoria post-assunzione dove prevista.
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Valentina
nel caso in cui il lavoratore è in prova per una settimana? Se non ho modo di far visita e formazione prima dell’assunzione quale buon senso applico per questi adempimenti?
RISPOSTA
In base al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, anche i lavoratori in prova devono ricevere adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), non esistono deroghe per il periodo di prova
Primo
Per neoassunti che hanno già fatto formazione c/o altra azienda, quanto è la max data di ritardo?
RISPOSTA
In base al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non vi è alcun “ritardo” possibile per i neoassunti che hanno già svolto la formazione presso un’altra azienda.
Tenere presente che:
- La formazione pregressa deve essere documentata e coerente con i rischi presenti nella nuova realtà lavorativa.
- Se la formazione precedente è completa e valida, potrebbe non essere necessario ripeterla, ma va verificata dal Datore di Lavoro.
- Eventuali integrazioni (es. rischi specifici aziendali) devono essere fornite nei termini previsti dall’Accordo.
Emanuele
Chi deve verificare la efficacia della formazione sui moduli di sicurezza specifica? Il DL? Il Preposto? L’RSSP?
RISPOSTA
In base al nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la verifica dell’efficacia della formazione sui moduli di sicurezza specifica è affidata principalmente al Datore di Lavoro (DL), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il supporto del Preposto, se presente.
Vanessa
buongiorno, nel caso dei corsi interaziendali, la questione dei gruppi omogenei è un obbligo previsto dall’accordo, oppure è un’indicazione?
RISPOSTA
L’obbligo di costituire gruppi omogenei è previsto esplicitamente per i corsi interaziendali, in particolare per garantire che la formazione sia coerente con i rischi specifici dei lavoratori coinvolti; non è una semplice indicazione, ma un requisito obbligatorio per i corsi interaziendali, finalizzato a garantire l’efficacia della formazione.
Alessia
il corso Aggiornamento Preposto si può ancora tenere valido come Aggiornamento Lavoratori?
RISPOSTA
Aggiornamento Preposto si può tenere valido come Aggiornamento Lavoratori; NON viceversa.
Emanuele
Quali sono le modalità con le quali si può dimostrare la efficacia della formazione specifica sulla sicurezza? Con Audit? Con i Near Miss? Con Questionari?
RISPOSTA
Il nuovo accordo promuove un approccio multidimensionale, combinando audit, analisi degli eventi (near miss/infortuni), questionari e osservazioni pratiche per garantire che la formazione sia efficace e non solo formale.
Francesca
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, cosa significa “documentata esperienza professionale pratica”? Esperienza a livello di formazione nella parte pratica oppure esperienza nell’utilizzo in ambito lavorativo nell’utilizzo dell’attrezzatura o esperienza lavorativa in spazi confinati?
RISPOSTA
In base al nuovo accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, l’espressione “documentata esperienza professionale pratica” si riferisce a un’esperienza concreta e verificabile nell’ambito specifico di applicazione, legata all’utilizzo di attrezzature o alla gestione operativa in contesti lavorativi reali, come ad esempio gli spazi confinati.
Manuela
Gli obblighi di verifica per il RL dell’art 97 comma 3 ter, nel Dlgs 81 non è sanzionato per il RL, ma solo per Datore di lavoro e dirigente. Alla luce del nuovo Accordo è prevista una sanzione penale per il RL per mancata verifica?
RISPOSTA
L’ Accordo Stato-Regioni non può prevedere l’irrogazione di sanzioni penali non essendo una legge dello Stato o un atto alla stessa equiparato per valore (per. Es. Decreto legislativo)
Valentina
in base al nuovo accordo stato regioni del 17 aprile 2025Io sono RSPP nell’azienda presso la quale lavoro e ho l’attestato come formatore della sicurezza (criterio 6 secondo D.I. 6/3/2013); eseguirò io i corsi internamente, per ciascun corso è corretto quanto di seguito descrivo?
- Il soggetto organizzatore del corso è il datore di lavoro; (il DL può essere ancora il SOGGETTO FORMATORE?)
- il responsabile del progetto formativo coincide col docente che sono io.
- il numero massimo di partecipanti, essendo un’azienda di 30 dipendenti, non supererà le 15 persone
- è previsto il registro di presenza dei partecipanti;
- è previsto l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- specifico che i corsi verranno effettuati tutti in presenza presso la nostra sede e che in azienda abbiamo tutti dipendenti italiani o che parlano perfettamente italiano
- Per quanto riguarda i contenuti mi atterrò a quanto elencato nell’accordo stato regioni 21 dicembre 2011.
Posso fare i seguenti corsi?
- Lavoratori base
- Lavoratori specifico
- Aggiornamento lavoratori
- RLS
- Aggiornamento RLS
- Preposto
- Aggiornamento preposto
- DL?
Se necessito di integrazione da rischio basso a alto faccio un corso di 6 ore con gli argomenti mancanti e la scadenza dell’aggiornamento la calcolo di 5 anni a partire da quest’ultima integrazione?
RISPOSTA
Alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (che aggiorna il precedente del 2011 e il D.I. 6/3/2013), l’impostazione è sostanzialmente corretta,
Luca
L’aggiornamento quinquennale lavoratore/preposto era bivalente; con il fatto che il Preposto sarà ogni 2 anni, l’aggiornamento, lo sarà ancora?
RISPOSTA
l’aggiornamento quinquennale bivalente (lavoratore/preposto) non esiste più: la formazione per preposti ha ora una scadenza autonoma e più frequente (biennale).
Monica
Nell’accordo viene disciplinato a pag. 40 il Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinato, prevendendo che il corso duri 12h. Sino ad oggi questo corso veniva disciplinato dal dpr n. 177/2011 e quindi non dai precedenti accordo stato-regione. In base all’attuale accordo stato-regione (precisamente al paragrafo 2. della parte VII, è previsto un periodo transitorio per tutti i corsi disciplinati dai precedenti accordi di 12 mesi. Tuttavia, nulla si dice per i corsi NON disciplinati dai precedenti accordi stato regione: questo vuol dire che il Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinato a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta della Accordo deve già essere di 12 ore? Quindi oggi non posso programmare alcun corso perché non so quando sarà pubblicato in gazzetta?
RISPOSTA
Se l’Accordo non è ancora in Gazzetta, si possono ancora erogare corsi secondo il DPR 177/2011
Se l’Accordo è stato pubblicato, il corso deve immediatamente passare a 12 ore, senza periodo di transizione.
Se si sta pianificando corsi ora, valutare il rischio: se l’Accordo viene pubblicato a breve, i corsi già avviati potrebbero doversi adeguare.
Laura
Requisiti dei docenti: un formatore può’ continuare ad erogare la formazione ai lavoratori delle aziende o deve essere accreditato?
RISPOSTA
Se la formazione è obbligatoria per legge (D.Lgs. 81/2008), il formatore non deve necessariamente essere accreditato, ma deve avere i requisiti di competenza. Se invece la formazione è finanziata o richiesta da bandi regionali, potrebbe essere necessaria l’accreditamento.
Valentina
Come devo fare per trovare l’organismo paritetico più adatto? C’è una lista ufficiale di organismi paritetici? È sufficiente il Repertorio Nazionale degli Organismi paritetici Istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.?
In alcun decreti pubblicati non si capisce di che settore fa parte l’ente bilaterale. quali criteri utilizzo per scegliere l’ente paritetico (per discriminare il settore adatto?)
Se li trovo e rispondono alla mia richiesta di collaborazione devo tenere conto di quanto dicono in merito a pianificazione e realizzazione. In che modo? Se mi obbligano a usare un loro docente è corretto?
Se per esempio non ho trovato un ente paritetico nel mio territorio e del settore adatto devo giustificarlo in un documento?
Non coinvolgerli è sanzionato? In che modo?
RISPOSTA
- Come trovare l’organismo paritetico più adatto? C’è una lista ufficiale?
Sì, il Repertorio Nazionale degli Organismi Paritetici (istituito con Decreto del Ministero del Lavoro n. 171/2022) è il riferimento ufficiale per identificare gli enti bilaterali riconosciuti.
Può essere consultato sul sito del Ministero del Lavoro o su ANPAL.
Se un organismo è presente in questo repertorio, è riconosciuto e valido ai fini della formazione paritetica.
- Come capire il settore di competenza di un ente bilaterale?
Alcuni enti sono settoriali (es. Edile, Commercio, Turismo), altri interconfederali (es. Fondirigenti, Fondimpresa). Per discriminare:
- Controllare il nome (spesso contiene il settore, es. “EBT Edilizia”).
- Verifica sul sito dell’ente o nei decreti di riconoscimento (alcuni sono pubblicati in G.U.).
- Cerca nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL): spesso gli enti bilaterali sono citati.
- Contatta direttamente l’ente o le parti sociali (sindacati, associazioni datoriali)
Se ancora non è chiaro, si può chiedere un parere formale al Ministero del Lavoro o alla Regione.
- Se l’ente risponde alla richiesta di collaborazione, come devo considerare le loro indicazioni?
Gli organismi paritetici hanno un ruolo vincolante in materia di:
- Pianificazione (approvazione dei piani formativi).
- Docenza (alcuni enti richiedono l’uso di formatori da loro accreditati).
Se l’ente impone un docente, devi rispettare la regola, a meno che non ci siano motivi oggettivi (es. indisponibilità, mancata risposta).
Tuttavia, se il docente proposto non è qualificato, puoi chiedere una deroga motivata.
- Se non trovo un ente paritetico del mio settore/territorio, come devo comportarmi?
Giustifica nel progetto formativo l’impossibilità di coinvolgere un ente specifico, allegando prove della ricerca infruttuosa.
- Non coinvolgere l’ente paritetico è sanzionato?
Il D. Lgs. 81/08 non prevede esplicite sanzioni
Laura
Buongiorno. Il periodo di transizione di 12 mesi si applica anche ai corsi non normati in precedenza? (es corso carroponte) E per quanto riguarda gli aggiornamenti delle attrezzature: ci confermate che possono essere erogati seguendo i vecchi accordi?
RISPOSTA
In base al nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il periodo transitorio di 12 mesi si applica anche ai corsi non precedentemente normati (come il corso per carroponte), consentendo di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti delle attrezzature, è confermato che, durante il periodo di transizione, possono essere ancora erogati seguendo i vecchi Accordi, purché completati entro i 12 mesi previsti.
Tuttavia, è sempre consigliabile verificare con la propria Regione di riferimento per eventuali specifiche interpretazioni o integrazioni normative.