Nell’ambito della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), identificare correttamente il datore di lavoro è un’operazione cruciale che va ben oltre i meri aspetti formali, fondandosi sul principio di effettività. Questo principio, cardine della materia prevenzionistica, impone di guardare alla realtà concreta dei fatti e all’esercizio sostanziale dei poteri, piuttosto che alle qualifiche formali.
Chi è il Datore di Lavoro? Oltre la Definizione Formale
La legge definisce il datore di lavoro come il soggetto che, nell’organizzazione in cui il lavoratore opera, detiene la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, D. Lgs. 81/2008).
Come chiarito dalla giurisprudenza (si veda la sentenza ThyssenKrupp “[Occorre] ricordare che, come insegna la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 4981 del 6/2/2004) la definizione di datore di lavoro […] non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa [secondo il] principio di effettività […]. Con questa modifica non si fa più riferimento ad un dato formale […] ma altresì a dati di natura sostanziale quali la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva purché accompagnati – questo è il punto – dai poteri decisionali e di spesa. Insomma, ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia”), questa figura non coincide necessariamente con il titolare formale del rapporto di lavoro, ma si estende a chiunque, nei fatti, detenga e utilizzi tali poteri. Ciò che rileva non è la carica, ma la concreta capacità di decidere e di spendere risorse per garantire la sicurezza.
Il Principio di Effettività
La Cassazione, in numerose pronunce ha ribadito che l’individuazione dei soggetti obbligati deve basarsi sulle funzioni effettivamente svolte, che prevalgono sulla qualifica formale ai sensi dell’art 299 D. Lgs. 81/08 vedasi per es. Cass. n. 39324/2018: “In base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro (e, similmente, del dirigente o del preposto) mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto […] sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale”.
Addirittura, un soggetto estraneo all’organigramma aziendale può essere considerato datore di lavoro “di fatto” se dai suoi comportamenti costanti e specifici si desume l’effettivo esercizio di poteri datoriali, come impartire direttive e organizzare l’attività (Cass. n. 38428/2006).
Il Caso delle Società Complesse e la “Codatorialità”
Nelle società di capitali, la situazione si complica, in quanto il datore di lavoro coincide con l’intero Consiglio di Amministrazione e nell’eventualità in cui non venisse individuato, la posizione di garanzia si ripartirebbe indistintamente tra tutti i componenti del CdA. “Questa Corte in plurime sentenze ha già avuto modo di statuire che nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. n. 38991/2010).
E’ pertanto estremamente utile che il CdA designi uno o più datori di lavoro, attribuendo loro specifici poteri di decisione e spesa in materia di sicurezza; in tal modo la responsabilità che rimane in capo al CdA è solo quella di vigilanza sull’effettività dell’operato da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, la nomina di un datore di lavoro non esonera automaticamente gli altri amministratori da ogni responsabilità. Su di essi permane un dovere di vigilanza sull’andamento generale della gestione e un obbligo di intervento in caso di inerzia o carenze del delegato (Cass. n. 6280/2007).
Il Sistema Multidatoriale
In aziende complesse e articolate in più unità produttive autonome, il modello tradizionale di un unico datore di lavoro può rivelarsi inefficace. Si fa quindi strada il modello multidatoriale, che riconosce una pluralità di datori di lavoro.
Tale impostazione è stata avvalorata anche dalla Suprema Corte che ha riconosciuto la possibilità di configurare una pluralità di datori di lavoro, distinguendo tra datore “apicale” (al vertice dell’organizzazione complessiva) e datori di lavoro che potrebbero definirsi “sottordinati” (ossia i responsabili delle unità produttive autonome), a condizione che questi ultimi siano effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa richiesti dall’autonoma gestione dell’unità produttiva stessa (Cass. Pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 32899). In questo sistema coesistono:
- Un datore di lavoro “apicale” (il vertice societario).
- Uno o più datori di lavoro responsabili di unità produttive autonome, dotati di effettivi poteri decisionali e di spesa per la sicurezza nella loro sfera di competenza.
Ciascun datore di lavoro, sia esso apicale o responsabile di un’unità produttiva, è tenuto a tutti gli obblighi prevenzionistici (Valutazione dei Rischi, nomina dell’RSPP, etc.) di cui all’art 17 e 18 del D. Lgs. 81/08
Conclusioni
L’individuazione del datore di lavoro è un’operazione dinamica e fondamentale. Non è un mero adempimento burocratico, ma la base per un sistema di sicurezza efficace. Fondarsi sul principio di effettività significa ricercare chi, nella realtà quotidiana, ha il potere di decidere e di spendere per prevenire i rischi. Una corretta identificazione, specialmente in contesti complessi, non solo assicura il rispetto della legge, ma rappresenta la prima, essenziale garanzia di tutela per l’incolumità dei lavoratori.