Infortunio e malattia professionale
L’infortunio ricordiamo che consiste in un evento lesivo da cui derivi la morte o l’inabilità e cioè l’annullamento o la riduzione della capacità lavorativa, determinati da causa violenta che opera in occasione di lavoro, mentre la malattia professionale consiste, come l’infortunio, in un’alterazione dell’organismo che determina la morte o l’inabilità permanente, totale o parziale o l’inabilità temporanea, es. silicosi, asbestosi, ipoacusia ecc.
La malattia si distingue dall’infortunio per il modo in cui si verifica, infatti, non è originata da una causa che agisce con rapidità, ma da una causa che determina lentamente il proprio effetto con azione ripetuta e prolungata.
Aspetti giudiziari
Dal punto di vista giudiziario occorre subito far presente come a fronte di una malattia professionale o di un infortunio ci possono essere conseguenze dal punto di vista giuridico sia penali che civili, ossia essere sottoposti a un procedimento penale ex art 590 c.p. per lesioni oppure ex art 589 c.p. per omicidio colposo che a un processo in sede civile, in questo caso se si tratta di lesioni sarà l’infortunato che dovrà chiedere il ristoro del danno con azione promossa avanti il giudice del lavoro, mentre se ci troviamo nel caso di lesioni che hanno condotto alla morte dell’infortunato l’azione risarcitoria è in capo agli eredi avanti il tribunale ordinario, l’azione risarcitoria può essere promossa dall’infortunato e dagli eredi anche in sede penale con la costituzione di parte civile.
L’azione penale inizia con le indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero, che in caso di lesioni gravi, (ossia malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, ovvero indebolimento permanente di un senso o di un organo) o gravissime (ossia malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o di un arto, deformazione o sfregio permanente del viso) ha l’obbligo di procedere in dette indagini, che normalmente delega ai funzionari delle ASL che assumono il ruolo di Pubblici Ufficiali; a fronte di ciò emerge in modo chiaro l’importanza che possono avere i verbali che i funzionari della ASL redigono a fronte delle loro ispezioni e che inoltrano poi al Pubblico Ministero.
Una volta concluse le indagini preliminari, se sulla base dele prove raccolte il Pubblico Ministero si convince che ci sia una responsabilità penale nella causazione dell’evento lesivo in capo alle figure di garanzia (Datore di lavoro, dirigente e/o preposto) e/o al RSPP, e/o al Medico competente e/o al Coordinatore per la sicurezza in fase preliminare o esecutiva e/o ai costruttori, installatori ecc e infine anche alla stessa società secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 231/01, provvederà a inoltrare gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i cosiddetti “avvisi di garanzia”, informando la persona indagata circa le indagini svolte, gli elementi di prova raccolti e i diritti e doveri dell’indagato medesimo.
Successivamente se non emergono altri elementi e il Pubblico Ministero rimane convinto della responsabilità degli indagati provvede ad inoltrare agli stessi citazione diretta a giudizio oppure chiederà al Giudice per le indagini preliminari fissarsi udienza preliminare.
Si svolgerà, quindi, il processo ove il Giudice provvederà ad istruire la causa raccogliendo le prove documentali o per testimoni che gli sono fornite dalla difesa e dal Pubblico Ministero e sulla base di queste giudicherà emettendo una sentenza di assoluzione o di condanna.
Risarcimento e assicurazione
In caso di sentenza di condanna dell’imputato, l’infortunato ha il diritto di chiedere il ristoro dei danni subito a colui o coloro i quali sono stati ritenuti responsabile della commissione del reato; ricordiamo che l’infortunato non ha l’obbligo di attendere l’esito del processo penale per chiedere il risarcimento dei danni, ma può anche iniziare un autonomo e distinto processo in sede civile.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno vi è da rammentare come lo Stato Italiano abbia previsto una precisa tutela dei lavoratori, stabilendo in capo ai datori di lavoro l’obbligo di stipulare con l’INAIL un’assicurazione sia contro gli infortuni sia contro le malattie professionali per tutti i lavoratori. L’INAIL esercita, quindi, la tutela assicurativa nei riguardi di tutti i lavoratori; il datore di lavoro è tenuto a pagare un premio sulla base della retribuzione erogata al dipendente e al tasso di tariffa corrispondente alla lavorazione effettuata.
Ciò premesso va subito detto che l’INAIL è un’assicurazione stipulata dal datore di lavoro, ma ad esclusiva tutela dei lavoratori, che interviene sempre in caso di infortunio, ma che nell’eventualità in cui l’evento lesivo sia stato provocato da altri rispetto al lavoratore, l’INAIL ha il diritto/obbligo di rivalersi su coloro che sono stati ritenuti responsabili dell’infortunio e/o della malattia professionale, esercitando nei confronti degli stessi la cosiddetta azione di rivalsa, ossia chiedendo la restituzione delle somme che ha versato al dipendente infortunato; oltre a ciò l’infortunato, non per sua colpa, oltre al ristoro da parte dell’INAIL, ha diritto anche al danno differenziale, ossia a quella parte di ristoro che non viene pagata dall’INAIL e che l’infortunato chiederà a colui il quale è stato riconosciuto responsabile.
Risulta, quindi, evidente l’importanza per tutte le figure sopra elencate di dotarsi di assicurazione che copra per la responsabilità nei confronti dei dipendenti e della possibile rivalsa INAIL, assicurazione che dovrà avere un adeguato massimale.
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