L’Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025 sulla formazione alla Sicurezza e Salute sul lavoro, tra le altre novità ha introdotto la Formazione obbligatoria (16 ore) per il Datore di Lavoro.
Questa novità ha un impatto decisamente rilevante sulla materia della SSL, e possiamo affermare senza tema di smentita che questo impatto non è stato ancora recepito adeguatamente. Centri di formazione accreditati si sono immediatamente prodotti nella promozione di corsi E-learning con criteri commerciali, neanche bastasse l’attestato per ottemperare all’obbligo, sorvolando in realtà sulle implicazioni della novella normativa, che saranno evidenti dopo la scadenza del termine per l’adeguamento, del 17 Aprile 2027, e si cominceranno a vedere i primi interventi della Vigilanza e della Magistratura nei processi.
Questo articolo non è la sede per illustrare tutte le possibili implicazioni e tanto meno per approfondirle, ma possiamo evidenziare un paio di argomenti che già oggi meritano l’attenzione degli operatori, in via preventiva.
Chi è individuabile come DATORE DI LAVORO (in ambito di sicurezza sul lavoro) secondo il Decreto 81/08
- Lvo 81/08 art.2 lett.b): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività’, ha la responsabilità’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni …, … il -dirigente- al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario … dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, …, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
In applicazione di questa norma, la Cass. 4981/2004 :” ciò che identifica la posizione di garanzia del datore di lavoro sono il potere di decidere e di spendere”
Ed ecco il PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’
Cass. n. 39324/2018: “In base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro (e, similmente, del dirigente o del preposto) mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto […] sicché l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale”.
Ecco le conseguenze: il DATORE DI LAVORO e i POTERI RESIDUI IN CAPO AL CDA
Cass. n. 6280/2007: “La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e spesa, può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto nel caso di mancato esercizio della delega”
Cosa comporta la MANCATA INDIVIDUAZIONE del DATORE DI LAVORO
Se non viene correttamente individuato un datore di lavoro, la relativa posizione di garanzia connessa alla figura datoriale non potrà che risultare condivisa indistintamente tra tutti i membri del C.d.A., ma questo indica una gestione non in compliance con la Legge, con tutte le relative conseguenze.
QUINDI l’individuazione del datore di lavoro diventa un passaggio importante per evitare che tutto il CdA venga incriminato con la moltiplicazione delle sanzioni e le responsabilità in capo all’Azienda, ex D.Lvo 231/01
E non parliamo di Imprese Individuali, Società semplici, Accomandite, ecc.
E’ possibile che in un’azienda vi siano PIU’ datori di lavoro, per unità produttive autonome sul territorio, o all’interno della stessa struttura ma con ambienti, competenze e funzioni separate. Datori di lavoro a condizione che siano effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa richiesti dall’autonoma gestione dell’unità produttiva stessa.
Il presupposto è la precisa delimitazione dei perimetri di responsabilità: ciascun datore deve poter esercitare i poteri necessari per attuare gli obblighi prevenzionistici nella propria sfera di competenza, in un’ottica di effettiva autonomia.
La corretta individuazione del datore di lavoro quindi non è un mero adempimento burocratico, ma la base per un sistema di sicurezza efficace e conforme alla legge, fondato sulla reale capacità di governare il rischio.
Il Codice Civile vigente ha individuato da sempre la figura dell’institore
Art. 2203 Cod. Civ. – Preposizione institoria. “ E’ institore colui che e’ preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione puo’ essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti piu’ institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto”.
Corretta Individuazione della Delega
Le deleghe anche nella SSL sono di fondamentale importanza per illustrare il modello organizzativo e gestionale e individuare le relative responsabilità. È fondamentale identificare correttamente la natura della delega per attribuire responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro: Delega di funzioni o Delega gestoria? Queste differenze hanno un impatto significativo nel diritto penale del lavoro, specialmente nella determinazione delle responsabilità in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza
La Delega di Funzioni: prevede il Controllo Rigido: Richiede un controllo costante e puntuale da parte del datore di lavoro sul delegato, con responsabilità diretta: Il datore di lavoro non può esimersi dalla responsabilità se non verifica l’operato del delegato.
La Delega Gestoria: prevede maggiore autonomia: Il delegato ha una maggiore autonomia nella gestione generale dell’impresa, e il delegante può essere esonerato da responsabilità se dimostra di aver controllato adeguatamente l’organizzazione.
L’importanza dell’argomento risiede nel fatto che il DdL può DELEGARE compiti specifici ad altri soggetti, ex Articolo 16 del D.Lvo 81/08, nella logica della Delega di Funzioni, che è Strumento di Organizzazione della Sicurezza, con i suoi presupposti.
Professionalità ed esperienza del delegato: il soggetto deve possedere tutti i requisiti tecnici e professionali richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate).
Poteri effettivi: la delega deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari per l’adempimento degli obblighi trasferiti.
Autonomia di spesa: il delegato deve disporre dell’autonomia finanziaria necessaria per attuare le misure di sicurezza
Ambito definito: la delega deve riguardare un settore specifico e non l’intera gestione aziendale
Subdelega: Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Ricordiamo che vi sono Obblighi del Datore di lavoro non delegabili: Art. 17 D.Lgs. n. 81/2008:
- valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute che si manifestano durante il lavoro, con l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR); Motivo: La gestione dei rischi è strettamente collegata all’organizzazione e gestione delle attività produttive, compito primario del Datore di Lavoro
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). Motivo: L’RSPP è la figura professionale competente per la valutazione dei rischi, e dialoga direttamente – art. 2 lett. f) del D.Lvo 81/08 – con il Datore di Lavoro per assisterlo nella valutazione dei rischi collegati alle sue scelte produttive.
Che succede se il Datore di Lavoro non è chiaramente individuato, o non dispone dei poteri previsti dalla Legge? Le Deleghe non valgono, il CDA risponde in blocco, condanne garantite.
Martedì 12 Maggio nel seminario “La riforma della formazione alla SSL. L’Accordo Stato/Regioni. Cosa cambia” approfondiremo questi ed altri argomenti collegati, chiarendo perché abbiamo progettato il Corso DdL con Programma Radon, Ente accreditato, per una proposta di Corso “personalizzata” sull’Azienda di ciascun Datore di Lavoro partecipante.
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La riforma della formazione alla SSL.
L’Accordo Stato/Regioni.
Cosa cambia
Data: 12 Maggio 2026
Ora: 14:30
Relatori
Studio legale Carozzi
Programma Radon
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