RADON: ADOTTATO IL NUOVO PIANO NAZIONALE, D.P.C.M. 11 GENNAIO 2024
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 10 del testo unico in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, D.Lgs 101/2020. Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, è necessaria l’integrazione con il documento di valutazione dei rischi e relative disposizioni del TU sulla SSL, D.Lgs 81/08. Un passo importante, considerata la pericolosità di questo gas, più pesante dell’aria, ma emesso naturalmente dal terreno o mescolato con l’acqua.
In questo articolo ci occuperemo esclusivamente dell’impatto del nuovo piano nazionale d’azione per il radon anni 2023-2032 nel suo impatto con la Sicurezza sul lavoro, e conseguenti obblighi dei Datori di Lavoro e delle Aziende, rimandando ad altra occasione l’approfondimento della situazione per quanto riguarda la popolazione civile e l’edilizia.
Una PREMESSA: il rischio radioattivo da RADON è reale, esiste un’ampia casistica a livello mondiale, ed anche in Italia le situazioni accertate sono frequenti e significative. Il nostro Paese ha chiuso le centrali nucleari illudendo la gente che questo basti ad eliminare il rischio radiazioni dalla vita quotidiana. Vero il contrario, non è questa la sede per entrare nel dibattito sulle scelte operate, ma di certo nel nostro Paese, causa la mancanza delle centrali, il livello di protezione da questi rischi è minore, ed i rischi più elevati.
L’impegno pubblico per superare questa evidente impasse si è tradotto proprio nel piano nazionale d’azione 2023-2032, scritto sulla falsariga della direttiva 59/2013/Euratom, articolo 103 e allegato XVIII. I richiami alla SSL, ed al TU D.Lgs 81/08 sono espliciti, per cui non vi è possibilità di equivoci.
Il radon è una sostanza radioattiva rilasciata dal terreno sotto forma di gas inerte naturale e inserita fra le sostanze cancerogene certe per l’essere umano poiché può causare cancro al polmone (Iarc, gruppo 1). il radon è volatile, fuoriesce dalle porosità del terreno e si disperde in aria o in acqua. Il problema è legato all’evidenza che, mentre all’aperto la concentrazione di radon raggiunge livelli trascurabili, nei luoghi chiusi (sia di vita sia di lavoro quali scuole, ospedali, terme, centrali idroelettriche, ambienti seminterrati e interrati, eccetera) può accumularsi giungendo a concentrazioni anche molto elevate, che comportano un rischio rilevante per la salute dell’uomo, con aggravio di rischio per i fumatori.
L’«International agency for research on cancer» (Iarc) per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato il radon quale fattore di rischio appartenente al gruppo 1. Questo gas è un prodotto del decadimento nucleare del radio all’interno della catena di decadimento dell’uranio. Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa. Il radon è inodore, incolore e insapore, quindi non è percepibile dai nostri sensi. Bisogna misurarlo con le competenze e strumentazioni adeguate, non vi è alternativa.
la radioattività del radon si misura in Becquerel (Bq – pari alla trasformazione di un nucleo atomico al secondo). La concentrazione nell’aria si esprime in Bq/m3, indicando così il numero di trasformazioni al secondo che avvengono in un metro cubo d’aria. Il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua.
Come detto, l’inquadramento del problema radon è fornito in Italia dal testo unico di protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 101/2020), il cui titolo IV si occupa per l’appunto delle «sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti». L’articolo 10 prevede la redazione e l’emanazione del «Piano nazionale d’azione per il radon» ed è volto al conseguimento dei seguenti quattro obiettivi (allegato III):
- le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
- le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti;
- gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
Il piano nazionale d’azione per il radon prevede i seguenti tre “assi” – col corredo delle relative azioni – che determineranno la messa a regime e l’efficacia del documento: 1. misurare; 2. intervenire; 3. Coinvolgere.
L’asse 1 (misurare) introduce metodi e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor e di stima dell’esposizione.
L’asse 2 (intervenire) sancisce modalità e obiettivi relativi agli interventi di risanamento. Prevede l’introduzione di una nuova figura professionale, “l’esperto in interventi di risanamento radon”.
L’asse 3 (coinvolgere) è progettato per alimentare l’osservatorio nazionale radon, adottare strategie di comunicazione e promozione di campagne informative, con il coinvolgimento della popolazione.
LA VALUTAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO
In questo quadro, si inseriscono le responsabilità di Datori di Lavoro ed Aziende. E’ opportuno ricordare che il TU sulla SSL, al TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO, Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei, formula il divieto:
- È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Che sono i tipici ambienti a rischio (anche) RADON. Il divieto è derogabile, “3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti …”.
Ed ecco l’elenco degli ambienti di lavoro esposti al rischio RADON:
- Attività lavorative in Ambienti sotterranei . miniere, ecc.
- Stabilimenti termali
- Locali seminterrati
- Locali situati al piano terra in aree prioritarie
- Luoghi di lavoro previsti dal piano nazionale radon:
- locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta,
- gli impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
- centrali idroelettriche
Le attività di misura sono tipicamente svolte dall’Esperto Qualificato – EQ – o Esperto di Radioprotezione -EDR – ma la norma introduce una nuova figura professionale, l’Esperto in interventi di Risanamento Radon, nella logica che, trattandosi di un gas, è sempre possibile risanare l’ambiente, modificando la circolazione dell’aria ed eliminando le situazioni strutturali che generino dei Bar negativi.
Quindi, planimetrie in mano, primo misurare, secondo, individuate le situazioni a rischio, intervenire con azioni di risanamento, terzo, coinvolgere la collettività promuovendo l’informazione.
Ne parliamo il 9.06.2026 durante il webinar gratuito organizzato dallo Studio Legale Carozzi.
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Rischio e radioprotezione.
Le responsabilità del DdL
Data: 09/06/2026
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Relatori
Studio legale Carozzi
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