Studio Legale Carozzi

Sicurezza e Salute sul Lavoro
Nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione
in materia di salute e sicurezza

Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione
in materia di salute e sicurezza
Il 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezzatra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo rappresenta un’importante riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012, e riconduce in quadro in una cornice unitaria, coerente e maggiormente orientata alla qualità e all’efficacia.
 

Le principali innovazioni dell’Accordo 2025

1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.

2. Formazione  le figure fondamentali del sistema della prevenzione:

– lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;
– datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008); 
– RSPP e ASPP (art. 32);
– Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);
– datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;
– soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);

– operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino” (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012).

3. Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.

4. Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione. 

E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.

5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.

Un’occasione preziosa  per l’evoluzione culturale della prevenzione

L’Accordo del 2025 rappresenta una opportunità  per una svolta per la qualità e la coerenza del sistema formativo nazionale in materia di sicurezza, al di là dei suoi stessi contenuti, favorendo l’effettività degli obblighi formativi, la responsabilizzazione dei soggetti aziendali, e l’integrazione della formazione nei sistemi organizzativi e nei modelli di gestione.
 
 
I datori di lavoro e gli enti formatori dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini previsti dall’accordo stesso (che saranno definiti nelle disposizioni finali e transitorie dell’ Accordo).
 
 
avv. Rolando Dubini, Foro di Milano