Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2022), come convertito con la legge 19 maggio 2022, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 119 del 23 maggio 2022 recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.», prevede per quanto concerne la disciplina legale della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro: piena validità della videoconferenza sincrona in fatti l’ Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro)recita che nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, D. Lgs. 81/08, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
La legge di conversione al comma 2-bis ha previsto che le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022, ciò significa che è stata prorogata dal 30 giugno al 31 agosto 2022 la modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato. La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l’utilizzo del documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
Viene, inoltre, prorogato fino al 30 giugno il diritto al lavoro agile per i genitori con figli disabili, nonchè il regime di tutela per i lavoratori fragili, infatti l’art Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)