Studio Legale Carozzi

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2022), come convertito con la legge 19 maggio 2022, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 119 del 23 maggio 2022 recante: «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.», prevede per quanto concerne la disciplina legale della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro: piena validità della videoconferenza sincrona in fatti l’ Art.  9-bis  (Disciplina  della  formazione  obbligatoria   in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro)recita che nelle   more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma  2,  D. Lgs. 81/08, la  formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in  presenza  sia  con  la  modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza   in modalità sincrona, tranne che per  le attività  formative  per  le quali siano previsti dalla legge e da accordi  adottati  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

La legge di conversione al comma 2-bis ha previsto che le  disposizioni  dell’articolo  90,  commi  3  e  4,   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile  per  i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino  al  31 agosto 2022, ciò significa che è stata prorogata dal 30 giugno al 31 agosto 2022 la modalità semplificata di attivazione dello smart working per i lavoratori del settore privato. La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l’utilizzo del documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

Viene, inoltre, prorogato fino al 30 giugno il diritto al lavoro agile per i genitori con figli disabili, nonchè il regime di tutela per i lavoratori fragili, infatti l’art Art. 10 (Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19)