Studio Legale Carozzi

Il decreto del Ministero dell’Interno del 1/9/2021

Il decreto del Ministero dell’Interno del 1/9/2021, che entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla G.U. n. 230 del 25/09/2021 – pertanto entrerà in vigore il 25 settembre 2022 – , stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio, definendo nell’art 1 cosa deve essere inteso per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza.

Relativamente alla manutenzione e controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio prevede:

  1. devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, secondo la regola dell’arte e le norme tecniche emanate dagli organismi di normazione, nonché dalle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore
  2. il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli
  3. i manutentori devono avere le qualifiche di cui all’allegato II del suddetto decreto che prevede i compiti del manutentore, la formazione necessaria per lo svolgimento del compito di manutentore e la qualifica dei docenti che possono effettuare la formazione ai manutentori

Relativamente alla sorveglianza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio prevede:

  • l’allegato I del decreto surrichiamato indica che la sorveglianza può essere dai lavoratori presenti sul luogo di lavoro, purchè adeguatamente istruiti e muniti di apposita e idonea lista di controllo

Il decreto del Ministero dell’Interno del 2/9/2021

Il decreto del Ministero dell’Interno del 2/9/2021, che entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla G.U. n. 237 del 04/10/2021 – pertanto sarà in vigore a partire dal 4 ottobre 2022 – stabilisce i criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio, in particolare:

  1. ambito di applicazione: tutti i luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81/08 eccetto i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo a cui si applicano solo gli artt 4 designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi) e 6 (requisiti dei docenti dei corsi di formazione degli addetti) del decreto del Min. Interno
  2. il datore di lavoro per la gestione della sicurezza deve SEMPRE adottare misure organizzative e gestionali da riportare nel documento di valutazione del rischio,
  3. oltre a quanto previsto al punto b) nel caso in cui nei luoghi di lavoro sono occupati almeno 10 dipendenti, oppure sono presenti contemporaneamente più di 50 persone o ancora rientrano nell’allegato I del DPR 152/2011 il datore di lavoro è tenuto a redigere anche un piano di emergenza secondo i criteri di cui all’allegato II
  4. il datore di lavoro deve provvedere a informare e formare i lavoratori secondo quanto previsto nell’allegato I del citato decreto ministeriale; detto allegato prevede, altresì, nel caso di obbligo di redazione del piano di emergenza che si svolga almeno una volta all’anno una prova di evacuazione. Il datore di lavoro deve dare evidenza documentale dell’avvenuta esercitazione dando, altresì, atto della collaborazione e del coordinamento tra diversi datori di lavoro qualora presenti nello stesso edificio
  5. il datore di lavoro deve provvedere alla designazione degli addetti alle emergenze all’esito della valutazione del rischio incendio
  6. il datore di lavoro deve informare e formare gli addetti secondo i criteri di cui all’allegato III, che prevede corsi di formazione e aggiornamento diversi a seconda del tipo di attività svolta nel luogo di lavoro, prevedendo una suddivisione in tre livelli
  7. gli addetti al servizio antincendio per le attività elencate nell’allegato IV devono conseguire attestato di idoneità tecnica secondo quanto previsto all’art 3 D.L. 512/1996 “Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”
  8. il decreto prevede, altresì, i requisiti, nonché i criteri di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Il decreto del Ministero dell’Interno del 3/9/2021

Il decreto del Ministero dell’Interno del 3/9/2021 che entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29/10/2021 – pertanto sarà in vigore a partire dal 29 ottobre 2022 – prevede i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” che andranno a sostituire quanto ad oggi previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 che verrà abrogato.

Il provvedimento stabilisce i criteri generali per i luoghi di lavoro atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora si verifichi,

I punti principali:

  • campo di applicazione: il decreto ministeriale si applica SOLO ai luoghi di lavoro a basso rischio come definiti nell’allegato I del suddetto decreto ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili di cui all’allegato IV D. Lgs. 81/08
  • Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
  • con affollamento complessivo < 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva < 1000 m²
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
  • per TUTTI i luoghi di lavoro non previsti nell’allegato I di cui sopra si applica il Decreto del Ministero dell’Interno del 3/8/2015 (che può quindi essere considerata la regola generale); l’art 3 c. 4 del decreto ministeriale del 3/9/21 prevede che le norme del decreto 3/8/15 possono essere applicate anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, mentre l’art 3 comma 3 estende il campo di applicazione del Decreto Ministeriale del 3/8/15 anche a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
  • La VALUTAZINE DEL RISCHIO di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione di tale rischio costituiscono parte specifica del documento di valutazione dei rischi cui all’art 17 d. lgs. 81/08 deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’articolo 3 nonché coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione.
  • il paragrafo 3 dell’allegato I elenca gli ELEMENTI MINIMI CHE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO deve comprendere:
  1. individuazione dei pericoli d’incendio;
  2. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  3. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  4. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  5. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti,

–      mentre il paragrafo 4 dell’all. I elenca le misure della strategia antincendio adeguate al predefinito rischio di incendio basso e che sono:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rivelazione e allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.