Studio Legale Carozzi

La “Patente a Crediti” per le Imprese e i Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei o Mobili:
Dettagli e Implicazioni della Riforma

Di Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

L’introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008 così come configurato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024, rappresenta una svolta significativa nel campo della sicurezza sul lavoro.
Questa nuova regolamentazione si pone l’obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

  1. Parte Prima: l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008

1.1. Quadro Normativo e Finalità della Patente a Crediti
La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008: “Al fine  di  rafforzare  l’attività  di  contrasto  al  lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza  sui  luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) l’articolo 27 é sostituito …“), e non direttamente per essere utilizzato dalle imprese.
Le modifiche introdotte dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 hanno ridefinito l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo.
Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.
Il Decreto Ministeriale18 settembre 2024 ha definito i dettagli applicativi della patente per i Cantieri.
1.2. Soggetti Obbligati al Possesso della Patente a Crediti
La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali. Per i soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE, è prevista la presentazione di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti.
1.3. Modalità di Ottenimento della Patente
Il rilascio della patente è subordinato a sei requisiti fondamentali, da dimostrare al momento della domanda:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e la nuova richiesta non può essere presentata prima di 12 mesi.
1.4. Sistema di Punteggio: Crediti e Decurtazioni
Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:

  • Adozione di sistemi di gestione della sicurezza
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
  • Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
  • 20 punti in caso di infortunio mortale.

1.5. Recupero dei Crediti
Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:

  • Corsi di formazione
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

1.6. Colpa Grave e Sospensione della Patente
Il concetto di colpa grave gioca un ruolo fondamentale. In caso di infortuni mortali o che causano inabilità permanente, il comportamento del datore di lavoro, se riconosciuto come gravemente negligente o imprudente, porta alla sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. La colpa grave si verifica quando le imprese ignorano le normative di sicurezza, non adottano misure di prevenzione adeguate o trascurano la formazione dei dipendenti.
1.7. Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti e Obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’Art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008
L’introduzione della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ha ampliato i compiti e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024, assegna un ruolo cruciale a questi soggetti nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza. In particolare, l’articolo 90  comma 9 con la nuova  lettera b bis stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere  l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.
7.1. Verifica dell’Idoneità e del Possesso della Patente a Crediti
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • Prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
  • Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

7.2. Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti
Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

7.3. Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

7.4. Sospensione dei Lavori e Responsabilità per Colpa Grave
In caso di procedimento penale conseguente ad infortunio sul lavoro in cantiere  la mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori del possesso della patente a crediti o della attestazione SOA di terza classe può costituire circostanza rilevante ai fini della definizione della  colpevolezza e anche in termini di responsabilità amministrativa d’impresa (D.Lgs. n. 231/2001). In questo caso:

  • Il committente o il responsabile dei lavori può essere chiamato, in caso di infortunio, a rispondere penalmente e civilmente per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza e per non aver controllato l’idoneità delle imprese.
  • La revoca della patente per l’impresa coinvolta potrebbe anche determinare gravi ritardi nei lavori, con effetti negativi sull’intero progetto. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 27 del D. Lgs. n. 81/2008 “la patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) . In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”.

 

  1. Parte Seconda: il decreto Ministeriale 18 settembre 2024

2.1 Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 n. 132: Regolamento per la Patente a Crediti
Il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024, è un provvedimento cruciale che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della Patente a Crediti. Questo regolamento si  propone di rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024 e disciplina in dettaglio le procedure operative, i requisiti e i criteri di valutazione necessari per ottenere e mantenere la patente a crediti, che diventa obbligatoria per chiunque svolga attività lavorative nei cantieri.
2,1. Contesto Normativo
Il Decreto Ministeriale è emanato in attuazione del comma 3 dell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024. La sua finalità principale è quella di:

  • Regolamentare il sistema di qualificazione tramite crediti.
  • Definire le modalità di presentazione delle domande per il rilascio della patente.
  • Stabilire i contenuti informativi della patente stessa.
  • Regolare il procedimento per l’adozione di provvedimenti di sospensione e revoca della patente.

2.2. Modalità di Presentazione della Domanda
L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari, che sono:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
  3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  4. Documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa.
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF)
  6. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.
Le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in paesi extra-UE sono tenuti a presentare documentazione equivalente, riconosciuta in Italia, per ottenere la patente..
2.3. Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive
Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
  • Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000..

Tuttavia in caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.
Ulteriori conseguenze di particolare gravità sono previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 – Norme penali – 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
L’art. 483 Codice Penale – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico –  prevede che “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
Il nostro ordinamento punisce per il reato di falso ideologico i pubblici ufficiali e le persone che esercitano servizi di pubblica necessità, rispettivamente agli articoli 479 e 480 e all’articolo 481 del codice penale.  Ad esempio, si ha falso ideologico quando un pubblico ufficiale, nel ricevere o formare un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta che un fatto è stato da lui compiuto o che è avvenuto alla sua presenza, mentre in realtà non è così.
Il falso ideologico si dice per induzione quando la falsa attestazione non è imputabile al soggetto che forma l’atto, ma al soggetto che rende la dichiarazione poi recepita nell’atto stesso.
Ad esempio, esso si configura quando un paziente dichiari falsamente al medico del pronto soccorso l’origine delle lesioni lamentate (Cass. n. 37971/2017).
In tal caso, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del codice penale, “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo” (nell’esempio appena fatto, il paziente).
Quindi nel caso di rilascio di una patente sulla base di dichiarazioni false del richiedente del falso ideologico dell’INL che rilascia la patente (falsa) risponde chi l’ha richiesta dichiarando il possesso di requisti che non possiede.

 
2.4. Contenuti Informativi della Patente
L’articolo 2 del Decreto Ministeriale elenca in modo dettagliato i contenuti informativi della patente, che verrà rilasciata in formato digitale. La patente contiene le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo titolare della patente.
  • Dati anagrafici del richiedente.
  • Data di rilascio e numero della patente.
  • Punteggio attribuito al momento del rilascio.
  • Aggiornamento del punteggio al momento dell’interrogazione del portale.
  • Esiti dei provvedimenti di sospensione della patente, in caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza.
  • Esiti di provvedimenti definitivi di natura amministrativa o giurisdizionale che comportano la decurtazione dei crediti.

Le informazioni contenute nella patente sono accessibili non solo ai titolari, ma anche a soggetti terzi autorizzati, come le amministrazioni pubbliche, gli organismi paritetici, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Le modalità di accesso sono regolate con provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
2.5. Procedimento per la Sospensione della Patente
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina le circostanze e le modalità in cui può essere disposta la sospensione cautelare della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa sospensione rappresenta una misura straordinaria e viene applicata in caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, configurando in molti casi la colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
2.5.1. Sospensione della Patente in Caso di Incidenti Gravi
La sospensione cautelare della patente è prevista nei seguenti casi di incidenti gravi:

  • Infortuni mortali, che rappresentano la violazione più grave delle norme di sicurezza.
  • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni, che indicano una significativa carenza nelle misure di prevenzione e protezione.

In questi casi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la sua sede territorialmente competente, ha il potere di adottare un provvedimento di sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Questa sospensione impedisce all’impresa di svolgere nuove attività nei cantieri, sebbene sia generalmente consentito completare i lavori già in corso al momento della sospensione, per evitare interruzioni critiche nel progetto.
La “sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”.
2.5.2. La Colpa Grave: Implicazioni e Definizione
La colpa grave è un concetto chiave nel contesto della sospensione della patente. Essa si configura quando l’incidente è causato da negligenza, imprudenza o imperizia particolarmente marcate da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo. La colpa grave presuppone che, pur essendo consapevoli dei rischi e degli obblighi di sicurezza, i soggetti coinvolti abbiano omesso di adottare le misure necessarie per prevenire l’incidente.
Esempi di colpa grave possono includere:

  • Mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI), anche in presenza di rischi ben noti e specifici per il cantiere.
  • Omissione di controlli o manutenzione su macchinari e attrezzature essenziali per garantire la sicurezza.
  • Non rispetto delle procedure di sicurezza stabilite nel Piano Operativo di Sicurezza (pos), nonostante la presenza di rischi documentati.
  • Formazione/addestramento insufficiente o inesistente per i lavoratori esposti a rischi specifici, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008.

La sospensione della patente a causa di colpa grave aggrava ulteriormente la posizione dell’impresa, poiché dimostra una violazione sistematica delle norme di sicurezza sul lavoro.
Il Decreto prevede che “l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento di sospensione  tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile (2700. (Efficacia dell’atto pubblico). L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.), dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.

2.5.3. Procedura di Sospensione e Verifica delle Condizioni di Sicurezza
Il provvedimento di sospensione viene adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che procede a verificare le condizioni di sicurezza all’interno del cantiere attraverso ispezioni dirette. Questi controlli hanno lo scopo di accertare se l’incidente sia stato causato da una violazione delle norme di sicurezza e, se sì, in quale misura le carenze siano imputabili a colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Durante il periodo di sospensione, l’impresa non può intraprendere nuove attività nei cantieri, ma è consentito completare i lavori già in corso. Tuttavia, l’Ispettorato può decidere di interrompere anche i lavori esistenti qualora ritenga che la continuazione degli stessi metta ulteriormente a rischio la sicurezza dei lavoratori o che le condizioni del cantiere siano troppo pericolose.
2.5.4. Durata della Sospensione e Modalità di Ricorso
La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi, periodo durante il quale l’impresa o il lavoratore autonomo deve adottare le misure necessarie per correggere le violazioni. Se, entro questo periodo, l’impresa dimostra di aver sanato le carenze e di aver migliorato le condizioni di sicurezza, l’Ispettorato può decidere di revocare la sospensione prima della scadenza.
Durante il periodo di sospensione, l’impresa ha il diritto di presentare ricorso contro il provvedimento adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il ricorso deve essere presentato ai sensi dell’articolo 14, comma 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che  prevede quanto segue: “Avverso i provvedimenti … è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso.  Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia”.
2.5.5. Conseguenze della Sospensione per l’Impresa
La sospensione della patente a crediti per colpa grave ha conseguenze devastanti per l’impresa, tra cui:

  • Impossibilità di partecipare a nuovi appalti durante il periodo di sospensione, con conseguenti perdite economiche e danni reputazionali.
  • Difficoltà di reintegro nel sistema dei crediti, poiché il recupero del punteggio richiede la partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi e l’adozione di misure correttive specifiche, come previsto dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024.
  • Riduzione della fiducia da parte dei committenti, che potrebbero preferire altre imprese più affidabili in termini di sicurezza sul lavoro

2.6. Incremento e Decurtazione dei Crediti
L’articolo 4 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina l’attribuzione dei crediti al momento del rilascio della patente a crediti, stabilendo un sistema di punteggio dinamico che premia i comportamenti virtuosi delle imprese e dei lavoratori autonomi e penalizza le violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
2.6.1. Assegnazione Iniziale dei Crediti
Al momento del rilascio, ogni patente a crediti è accompagnata da un punteggio iniziale di 30 crediti, che rappresenta la soglia di partenza per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questo punteggio è il minimo necessario per operare, ma può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi attraverso comportamenti virtuosi e il rispetto delle normative di sicurezza.
Il sistema della patente a crediti è progettato per incentivare le imprese a migliorare costantemente le proprie performance in materia di sicurezza, non solo evitando incidenti, ma anche attuando misure proattive per la prevenzione dei rischi.
2.6.2. Incremento dei Crediti
Il punteggio della patente può essere incrementato mediante l’adozione di una serie di comportamenti positivi e l’assenza di violazioni. Le principali modalità per aumentare i crediti includono:

  1. Storicità dell’Impresa: Fino a 10 Crediti Aggiuntivi

Uno dei fattori che contribuisce all’incremento del punteggio è la storicità dell’impresa. In particolare, le imprese che dimostrano una presenza stabile e consolidata nel settore edile, grazie alla durata della loro iscrizione alla Camera di Commercio, possono ottenere fino a 10 crediti aggiuntivi. Il criterio della storicità premia quelle imprese che operano da anni senza gravi violazioni e che hanno dimostrato una gestione sicura e corretta delle loro attività.
Questo criterio si applica soprattutto alle imprese che hanno una lunga esperienza, poiché una permanenza stabile nel settore è spesso associata a una maggiore competenza e conformità alle normative di sicurezza.

  1. Assenza di Violazioni: 1 Credito Ogni Due Anni Senza Sanzioni

Un altro importante meccanismo di incremento è legato all’assenza di violazioni. Le imprese che operano senza ricevere sanzioni o provvedimenti per violazioni delle norme di sicurezza per un periodo continuativo di due anni ricevono un credito aggiuntivo. Questo incentivo premia le imprese che mantengono elevati standard di sicurezza e gestione del rischio nei cantieri, incoraggiandole a evitare comportamenti a rischio che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori.
L’assenza di violazioni si riferisce sia a incidenti che comportano infortuni gravi, sia a carenze organizzative o tecniche rilevate durante le ispezioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il sistema di attribuzione dei crediti è quindi progettato per incoraggiare la prevenzione attiva e il rispetto costante delle norme.
2.6.3. Decurtazione dei Crediti
Parallelamente all’incremento, l’articolo 4 prevede anche la decurtazione dei crediti nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi violino le normative di sicurezza. Le decurtazioni sono proporzionate alla gravità delle violazioni e possono influire significativamente sulla capacità di operare nei cantieri temporanei o mobili.

  1. 20 Punti per Infortuni Mortali

Le violazioni più gravi, come gli infortuni mortali, comportano la decurtazione di 20 punti dalla patente a crediti. Questa sanzione massima riflette la gravità dell’evento e l’incapacità dell’impresa di garantire la sicurezza dei propri lavoratori. Un infortunio mortale rappresenta infatti il fallimento delle misure di prevenzione e gestione del rischio, e l’impresa può trovarsi rapidamente a non essere più idonea a operare nei cantieri.

  1. 8 Punti per Infortuni con Inabilità Permanente

Nel caso di infortuni che comportano un’inabilità permanente, l’impresa subisce una decurtazione di 8 punti. Anche questa violazione è considerata estremamente grave, poiché l’inabilità permanente di un lavoratore è spesso dovuta a gravi lacune nella gestione della sicurezza, nella formazione dei lavoratori o nell’adozione delle misure preventive necessarie.

  1. 5 Punti per Infortuni con Inabilità Temporanea Superiore a 60 Giorni

Per gli infortuni che causano un’inabilità temporanea superiore a 60 giorni, la patente subisce una decurtazione di 5 punti. Anche se meno grave rispetto alle precedenti, questa tipologia di violazione indica che le misure di sicurezza adottate dall’impresa sono state insufficienti a prevenire un incidente che ha avuto un impatto significativo sulla salute e sulle capacità lavorative di un dipendente.
Le decurtazioni dei crediti sono proporzionate alla gravità dell’infortunio e servono a incoraggiare le imprese a rafforzare le proprie misure di prevenzione e sicurezza per evitare penalità future.
2.6.4. Conseguenze del Punteggio Inferiore a 15 Crediti
Il sistema della patente a crediti è strutturato in modo tale che un’impresa o un lavoratore autonomo che accumula meno di 15 crediti non possa più operare nei cantieri temporanei o mobili. Questo limite è cruciale per garantire che solo le imprese che mantengono standard di sicurezza adeguati abbiano accesso ai cantieri.
Nel caso in cui un’impresa raggiunga un punteggio inferiore a 15 crediti:

  • Non potrà più ottenere nuovi incarichi fino a quando i crediti non saranno ripristinati attraverso la partecipazione a corsi di formazione o l’adozione di misure correttive, come previsto dall’articolo 6 del Decreto.
  • L’impresa sarà soggetta a ispezioni aggiuntive da parte degli organi di vigilanza e non potrà completare i progetti in corso se questi prevedono rischi per la sicurezza.

Questo sistema di sospensione rappresenta una misura drastica, ma necessaria per mantenere elevati standard di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, prevenendo ulteriori incidenti o violazioni gravi.
2.7. Sospensione dell’Incremento e Recupero dei Crediti
L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 prevede un meccanismo di sospensione dell’incremento dei crediti assegnati alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, nel caso in cui vengano rilevate violazioni gravi delle normative di sicurezza sul lavoro. Questo articolo è parte di un sistema di controllo stringente che mira a garantire che solo le imprese in regola con le norme sulla sicurezza possano continuare a operare senza restrizioni.
2.7.1. Sospensione dell’Incremento dei Crediti
In caso di contestazioni relative a violazioni gravi, l’incremento dei crediti attribuiti alla patente delle imprese può essere sospeso. Ciò significa che le imprese, anche se non perdono immediatamente i crediti già acquisiti, non possono beneficiarne ulteriormente fino a quando le violazioni non vengono risolte. Questo meccanismo impedisce alle imprese di guadagnare punti aggiuntivi fino a quando le criticità non sono state sanate, bloccando temporaneamente il loro progresso nel sistema della patente a crediti.
Le violazioni gravi che possono portare alla sospensione dell’incremento dei crediti includono:

  • Infortuni gravi o mortali.
  • Mancata adozione delle misure di prevenzione indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Omissioni nell’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI).
  • Mancata formazione del personale in merito ai rischi specifici presenti nei cantieri.

2.7.2. Recupero dei Crediti Decurtati
Anche se l’incremento è sospeso in caso di violazioni, l’impresa ha la possibilità di recuperare i crediti decurtati, purché adotti specifiche misure correttive. L’articolo 6 prevede due principali modalità per recuperare i crediti persi:

  1. Corsi di Formazione Aggiuntivi in Materia di Salute e Sicurezza

La partecipazione a corsi di formazione aggiuntivi è una delle modalità fondamentali per il recupero dei crediti. Questa formazione deve essere specificamente mirata alla prevenzione dei rischi presenti nei cantieri temporanei o mobili, e deve coinvolgere non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro, dirigenti e preposti, a seconda della loro responsabilità. I corsi devono essere conformi agli standard previsti dal D.Lgs. 81/2008 e approvati dagli organismi competenti.
In particolare, la formazione può riguardare:

  • Aggiornamento delle competenze sui rischi specifici del settore edile.
  • Formazione sui dispositivi di protezione individuale e collettiva.
  • Gestione delle emergenze nei cantieri.
  • Procedure di sicurezza aggiornate per l’utilizzo di macchinari e attrezzature.

La formazione aggiuntiva rappresenta non solo un modo per recuperare i crediti persi, ma anche un’opportunità per aumentare il livello complessivo di sicurezza e ridurre i rischi di futuri incidenti.

  1. Adozione di Misure Correttive per Migliorare la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Oltre alla formazione, le imprese possono adottare misure correttive per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste misure devono essere concrete e dimostrabili, e possono includere:

  • Modifiche al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per riflettere nuovi rischi o per migliorare la gestione di quelli già identificati.
  • Implementazione di nuove tecnologie o strumenti per monitorare e migliorare la sicurezza nei cantieri, come l’introduzione di sistemi di allarme per situazioni di emergenza, sensori per il rilevamento dei gas o dispositivi di protezione automatizzati.
  • Manutenzione straordinaria delle attrezzature e aggiornamento delle procedure operative, specialmente in relazione a macchinari e impianti utilizzati nei cantieri temporanei o mobili.
  • Audit esterni sulla sicurezza, condotti da esperti indipendenti, che valutano l’efficacia delle misure adottate e propongono ulteriori miglioramenti.

Le misure correttive devono essere documentate e trasmesse all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ne valuterà l’adeguatezza. Solo dopo l’approvazione dell’Ispettorato sarà possibile recuperare i crediti persi e riprendere il normale incremento dei crediti nella patente.
2.7.3. Processo di Verifica e Approvazione del Recupero
Il processo di recupero dei crediti è soggetto a una rigorosa verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che valuta l’efficacia e la conformità delle misure correttive adottate dall’impresa. In particolare:

  • Documentazione: L’impresa deve presentare una relazione dettagliata sulle misure adottate, inclusi i certificati di partecipazione ai corsi di formazione e le modifiche apportate al DVR.
  • Sopralluoghi ispettivi: L’Ispettorato può effettuare sopralluoghi nei cantieri per verificare che le misure correttive siano state effettivamente implementate e che abbiano prodotto miglioramenti tangibili in termini di sicurezza.
  • Tempi di recupero: Una volta approvate le misure correttive, l’Ispettorato stabilisce un periodo entro il quale l’impresa può recuperare i crediti decurtati e ripristinare il normale funzionamento della patente a crediti.

2.8. Entrata in Vigore e Copertura Finanziaria
L’articolo 10 del Decreto Ministeriale stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. Inoltre, specifica che dall’attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. Parte Terza: la circolare INL 23 settembre 2024

3.1 Premessa
La circolare emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, datata 23 settembre 2024, si focalizza sull’attuazione dell’articolo 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che introduce un nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. Questa regolamentazione si applica principalmente ai cantieri temporanei o mobili, dove le imprese e i lavoratori autonomi dovranno ottenere una “patente a crediti” per poter operare legalmente.
3.2 Soggetti interessati
La circolare stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a possedere questa patente. Sono esentati coloro che offrono forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri e architetti. Le imprese europee e extraeuropee devono rispettare gli stessi requisiti, con possibili equivalenze per documenti rilasciati nei loro paesi d’origine.
3.3 Requisiti per il rilascio della patente
I requisiti per ottenere la patente includono:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Regolarità contributiva e fiscale.
  3. Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), quando previsto.
  4. Rispetto degli obblighi formativi in materia di sicurezza.

Non tutti i requisiti sono applicabili a tutti i soggetti. Per esempio, le imprese senza lavoratori subordinati non sono tenute alla redazione del DVR.
3.4 Modalità operative e tempistiche
La patente viene rilasciata in formato digitale tramite un portale accessibile con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti, e dichiarazioni non veritiere comporteranno sanzioni penali. L’attivazione del portale è prevista per il 1° ottobre 2024, mentre una procedura temporanea di autocertificazione potrà essere utilizzata fino al 31 ottobre 2024.
3.5 Revoca e sospensione della patente
La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere o violazioni significative delle norme sulla sicurezza. La sospensione della patente è prevista in caso di gravi infortuni, come la morte di un lavoratore o un’inabilità permanente. La sospensione può durare fino a 12 mesi e viene adottata dall’Ispettorato territorialmente competente.
3.6 Contenuti della patente e gestione dei crediti
La patente include dati identificativi dell’impresa o del lavoratore autonomo, un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato o ridotto in base al rispetto delle normative sulla sicurezza e alla storicità dell’impresa. Violazioni delle norme possono comportare decurtazioni dei crediti, con un massimo di 20 punti decurtati in caso di infortuni mortali.
3.7 Procedura di recupero crediti
Nel caso in cui il punteggio scenda sotto i 15 crediti, l’impresa non potrà più operare in cantiere. È possibile recuperare i crediti persi tramite la dimostrazione di interventi correttivi in materia di sicurezza e la partecipazione a specifici percorsi formativi.

 
 

  1. Indicazioni Operative

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo:
https://servizi.ispettorato.gov.it/
 
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link.
https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17.docx.
 
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ nata/o a _________________________________________ (____) il _______________________ in qualità di: rappresentante legale dell’impresa ________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________); lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________), consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; AUTOCERTIFICA/DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente. La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024. Luogo _____________________ Data _______________________
IL DICHIARANTE _______________________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s’informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.
 
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà  possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.
Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

Fonte
https://www.ispettorato.gov.it/2024/09/23/inl-circolare-n-4-del-23-settembre-2024-su-patente-a-crediti/