Studio Legale Carozzi

Aver ricevuto un incarico da poco tempo non esenta dalla posizione di garanzia antinfortunistica

In un istruttivo procedimento penale, accusato per negligenza in relazione al verificarsi di un infortunio mortale sul lavoro, il direttore di stabilimento, imputato, si era difeso sostenendo di avere avuto l’incarico di direttore solo da quattro mesi, e dunque di non aver avuto materialmente il tempo di prendere cognizione di ogni aspetto dello stabilimento.

La sentenza di condanna aveva respinto l’argomento difensivo sottolineando che “la legge riconosce come destinatari degli obblighi giuridici in materia di prevenzione alcuni soggetti [garanti della sicurezza ex lege] dal momento in cui svolgono le funzioni di responsabilità in ordine ai lavoratori, senza differimenti di sorta[Pretura di Trento, Sez. dist. di Mezzolombardo del 25 gennaio 1999, est. Mantovani], riaffermando un concetto cardine dell’ordinamento prevenzionistico: la sicurezza non tollera interruzioni temporali.

La Suprema Corte ha sempre sottolineato la continuità dell’obbligo di sicurezza, che non tollera interruzioni temporali di sorta

L’obbligo di garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro ininterrottamente richiede una continua verifica dell’efficacia e della tenuta delle misure adottate

La giurisprudenza insegna che “la diligenza definita genetica che deve sovraintendere alla costituzione dell’organizzazione, non può estinguersi improvvisamente ma deve proseguire nel verificare la perdurante efficacia del sistema, non essendo sufficiente fornire un mezzo adeguato se non si continua a verificarne l’efficacia e la tenuta” (Tribunale ordinario di Milano, Sez. IV pen., 13.10.99, Pres. Martino): questo concetto di verifica continua della perdurante efficacia del sistema della prevenzione costituisce il principio inderogabile per cui la sicurezza e l’igiene sul lavoro non tollera né consente interruzioni temporali, ma è un obbligo continuativo e permanente.

Obbligo di garantire la sicurezza senza interruzioni temporali in caso di pluralità di luoghi di lavoro.

Un altro profilo rilevante riguarda l’obbligo di adempiere integralmente e senza interruzioni temporali gli obblighi di prevenzione e protezione anche in caso di pluralità di luoghi di lavoro.

La Suprema Corte ha stabilito che “in caso di infortunio sul lavoro determinato dall’omissione delle prescritte misure di sicurezza, è penalmente responsabile il dirigente incaricato di assicurare contemporaneamente la prevenzione degli infortuni in due distinti luoghi di lavoro, il quale – pur avendo constatato l’impossibilità di adempiere adeguatamente al duplice incarico ricevuto – non si sia astenuto da una attività che gli impediva di garantire la sicurezza del lavoro” (Cass. sez. IV pen. 18.9.91 n. 9690, Dardani).

La problematica della vigilanza in caso di pluralità di luoghi di lavoro, in questa massima viene esaminata sotto l’angolo visuale del soggetto obbligato. Nel caso di specie trattasi di dirigente, il quale è stato idoneamente incaricato di provvedere alla vigilanza in due distinti luoghi di lavoro. La colpa gli è stata imputata in quanto ha accettato di svolgere un incarico che non era in condizione di adempiere, e tale impossibilità di adempiere non era una circostanza difficile da comprendere, ma era di evidenza solare in considerazione della distanza esistente tra i due diversi luoghi di lavoro. Il ragionamento qui prescinde da eventuali responsabilità, nel senso di responsabilità concorrente, di chi gli ha affidato tale incarico, che può sussistere qualora il dirigente incaricato non potesse a sua volta adempiere all’obbligo di vigilare in due diversi luoghi di lavoro incaricando un eventuale sostituto, ma quando invece tale dirigente aveva la facoltà di individuare un sostituto, allora la responsabilità ricade in modo esclusivo a carico del dirigente medesimo, quanto meno per aver incautamente accettato un incarico che non era in grado di adempiere, anche sotto il profilo della l’individuazione di un sostituto.

Le ferie non giustificano una interruzione temporale della garanzia di sicurezza dei lavoratori

La Corte di Cassazione, Sez. Pen., sent. del 20 aprile 2001, n. 16114, ha deciso della vicenda giudiziaria che ha visto il Tribunale di Rieti, condannare in primo grado M. C. [titolare di un’impresa edile] alla pena dell’ammenda per non avere predisposto il piano di lavoro prima della rimozione delle lastre di cemento amianto oggetto dell’attività lavorativa e per non avere sottoposto il piano all’esame dell’USL di Rieti.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità poiché egli, titolare di un’impresa edile, si trovava fuori Rieti quando i propri operai, intenti nella ristrutturazione di un tetto, avevano rinvenuto e rimosso il materiale in amianto e poiché, lo stesso giorno, avvisato dagli operai, aveva denunciato il fatto all’ASL. Riteneva il ricorrente che l’obbligo di predisporre il piano di lavoro non può sorgere prima del rinvenimento del materiale contenente amianto, ma soltanto dopo il suo rinvenimento, sicché non poteva essergli addebitata colpa per difetto di vigilanza. Chiedeva quindi l’annullamento della sentenza.

La Suprema Corte respinse il ricorso, confermando la condanna, deducendo che “l’art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991 [ora abrogato, ma sostituito da disposizioni di analogo tenore del D.Lgs. n. 81/2008, n.d.r.] stabilisce che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro, da trasmettere al competente Organo di vigilanza, prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto dagli edifici, comprendente le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno”.

Precisa anche che “nella specie, l’obbligo incombeva al datore di lavoro, quale titolare dell’impresa edile incaricata della ristrutturazione di un edificio, il quale, anche in assenza di conoscenza delle caratteristiche costruttive dell’immobile da ristrutturare, era tenuto a dare ai propri dipendenti precise istruzioni nell’eventualità di rinvenimento di materiali in amianto imponendo loro di non procedere alla rimozione degli stessi, donde la configurabilità del reato a titolo di colpa per violazione del dovere di vigilanza sul lavoro degli operai ovvero per omessa segnalazione del divieto di rimozione”.

In tal senso non rappresenta una giustificazione legittima l’essere stato in ferie se l’infortunio è accaduto per violazione di norme antinfortunistiche che il datore di lavoro aveva l’obbligo fin dall’inizio di disporre [Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 3606 del 24.3.98]. Il fatto di essere in ferie era stato dedotto come giustificazione difensiva, ritenuta però dalla Corte inaccettabile perché la tutela dei lavoratori è un obbligo permanente che non tollera interruzioni temporali di sorta.

Significato dell’obbligo di garantire la sicurezza in modo permanete e senza interruzioni

L’obbligo di sicurezza di chi riveste una posizione di garanzia (datore di lavoro, delegato del datore di lavoro, dirigente, preposto ecc.) è un obbligo continuo e permanente, in quattro sensi:

  1. che non può esserci alcun periodo di tempo nel quale il lavoratore sia privo di un garante della sua sicurezza;
  2. l’obbligo di garantire la sicurezza ininterrottamente implica anche che non è sufficiente dotare il luogo di lavoro di attrezzature idonee e di istruzioni e procedure idonee ad evitare o minimizzare i rischi lavorativi, ma è obbligatoria una verifica permanente della persistenza nel tempo di tali condizioni;
  3.  nel caso di pluralità di luoghi di lavoro questo motivo non può giustificare la mancanza di un garante della sicurezza;
  4. le ferie non interrompono gli obblighi del garante della sicurezza.