Studio Legale Carozzi

Indennizzo INAIL e Infortunio per comportamento colposo del dipendente

Con sentenza n. 7649 del 19.03.2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, il comportamento colposo del dipendente può ridurre o eliminare, se esclusiva, la responsabilità dell’imprenditore, facendo venir meno il diritto dell’infortunato a richiedere il risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore, ma non esclude l’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione INAIL.

Il caso al vaglio della Suprema Corte

La decisione trae origine da un episodio in cui il lavoratore – infortunatosi durante un’ispezione, per effettuare la quale non aveva seguito il percorso abituale ma si era introdotto all’interno di un cantiere terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale – ricorre in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all’infortunio da parte della società datrice.

Successivamente la Corte d’Appello accoglie la domanda del lavoratore sostenendo che la condotta tenuta dal dipendente non poteva configurarsi come rischio elettivo, tale da interrompere il nesso di causalità tra l’infortunio e lo svolgimento dell’attività lavorativa e da escludere, quindi, l’indennizzabilità.

La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, sottolinea che il dipendente ha diritto a vedersi risarcito il danno conseguente all’infortunio, ogniqualvolta lo stesso è avvenuto in occasione di lavoro.

Nella predetta nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali, con l’unico limite del rischio elettivo.

Secondo la Corte, ciò che delimita l’ambito della tutela assicurativa, è la presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, posto in essere dal prestatore al fine di soddisfare impulsi meramente personali, con conseguente elisione del nesso di derivazione dell’infortunio con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Considerazioni finali

Sulla base delle considerazioni che precedono, l’insegnamento che dobbiamo trarre dalla pronuncia in commento è senz’altro quello di considerare il comportamento colposo del lavoratore come potenzialmente idoneo a ridurre oppure esimere, se esclusivo, la responsabilità dell’imprenditore, escludendo il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro (e, di conseguenza, il diritto dell’INAIL di esercitare l’azione di regresso nei confronti del datore).

Tuttavia, va tenuto presente che il comportamento colposo del lavoratore non comporta, di per sé, l’esclusione dell’operatività dell’indennizzo sociale previsto dall’assicurazione gestita dall’INAIL, ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 1124/1065.

L’assicurazione INAIL, infatti, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., ha la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.

Tali fondamenti ci permettono, dunque, di ritenere insussistente, come nel caso sopra citato, l’ipotesi del rischio elettivo, confermando così, il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto dalla società datrice il risarcimento del danno derivategli dall’infortunio subito sul lavoro.