Formazione obbligatoria di salute e sicurezza sul lavoro e stato di emergenza Covid-19
Il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 – contenente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” , così come convertito con legge 27 novembre 2020, n. 159, regola all’articolo 3 bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) la materia della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125
Art. 3 bis 1.
All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»; b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2 [ovvero fino la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19]». (…)
Il citato articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ora modificato anche dalla legge 159/2020 prevedeva quanto segue:
Art. 103 (…) 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (…). 2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
Su tale articolo 103 del decreto-legge 18/2020 per quanto riguarda gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza, sul sito del Ministero del Lavoro è apparsa una FAQ che fa riferimento alla possibilità di “posticipare” la formazione e l’aggiornamento a causa dell’emergenza.
Ecco la FAQ:
“In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento? In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l’aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro),si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti”.
Dunque per quel che riguarda la validità degli attestati in materia di salute e sicurezza, questa “moratoria” comporta le conseguenze sopra indicate.
Con DPCM 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza era stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, il successivo DPCM 14 gennaio 2020 ha prorogato lo stato d’emergenza fino al 30 aprile 2021.
ll combinato disposto del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, prevede dunque che tutti gli attestati per i corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza in scadenza durante il periodo di emergenza tuttora in corso conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e dunque conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.